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Regolamento dei Servizi e del Personale

Norme transitorie e finali con decorrenza 26 settembre 1988
  • Art. 99
    1. I consiglieri Capi Servizio in servizio al 26 settembre 1988 mantengono ad esaurimento tale qualifica, con relativo stato giuridico ed economico, e fanno parte del Consiglio dei Capi Servizio anche se sono posti a capo di un ufficio. Essi possono anche essere investiti di incarichi individuali in riferimento a particolari esigenze operative dell'Amministrazione.
    2. Nel corso della progressiva attuazione della presente disciplina, potrà essere eccezionalmente conferita, per comprovate esigenze dell'Amministrazione, la reggenza di uffici appartenenti ai Servizi a consiglieri parlamentari che abbiano superato da almeno due anni la prima verifica di incremento di professionalità di cui all'articolo 57.
    3. L'unificazione dei servizi di Stenografia, ai sensi dell'articolo 31, avverrà entro il termine di tre anni.